le opinioni

Nel nome della parità di genere

Il cognome del padre ai figli non sarà più automatico.

Da giorni si parla della decisione della Corte Costituzionale di definire come costituzionalmente illegittime le norme – e gli altrettanti vuoti legislativi – che impongono nel nostro paese di dare automaticamente ai figli il cognome del padre. Una sentenza storica in materia di diritto all’identità e al riconoscimento che richiama immediatamente il Parlamento all’azione: per dirimere i nodi burocratici che la sentenza sembra già porre ancora prima che vengano depositate le sue motivazioni, sarà infatti necessario un intervento legislativo.

La questione dell’attribuzione automatica del cognome del padre ai figli rivela quanto profondamente siano penetrate nel terreno sociale le radici del patriarcato nel corso della nostra storia: questo meccanismo, accompagnato dall’assunzione tradizione dello stesso cognome da parte della moglie ha comportato una continua dispersione di identità, risucchiate nel predominio sociale dell’uomo.

La sentenza della Corte è stata immediatamente accompagnata dalle reazioni più ridicolizzanti la questione, come quella del Senatore Pillon che non ha tardato a commentare la decisione storica liquidandola con un tweet (“Ma il #cognomematerno non è mica per caso il #cognome del nonno o del bisnonno materno?) o quella dei titolisti del giornale Il Foglio (perché la sentenza della Corte avvicinerà ulteriormente luomo alla condizione del fuco) che hanno dimostrato ancora una volta quanto sia diffusa l’insensibilità per le rivendicazioni altrui e come non si rinunci mai a commenti sprezzanti, probabilmente dettati dalla paura viscerale – prendendo in prestito le parole di Simonetta Sciandivasci per La Stampa – della “sfida della complessità” che, per fortuna, oggi finalmente viviamo.

Come siamo arrivati, però, alla sentenza? Tutto nasce da una questione di legittimità costituzionale inoltrata a novembre del 2021 dalla Corte d’Appello di Potenza, in Basilicata: il caso riguardava una coppia di Lagonegro, in provincia di Potenza, che voleva dare al proprio figlio il solo cognome della madre, per uniformità coi primi due figli, avuti prima del matrimonio e che la madre aveva riconosciuto per prima.

A inizio 2021, poi, era stata proprio la Corte Costituzionale a sollevare davanti a sé stessa il quesito di costituzionalità relativamente allart. 262 del Codice Civile che ammette il solo cognome del padre da trasmettere al figlio o figlia nato/a fuori dal matrimonio in occasione di un riconoscimento effettuato contemporaneamente da parte di entrambi i genitori. La regola derivante dall’articolo del nostro Codice Civile era stata precedentemente valutata come anomala dal Tribunale di Bolzano – adito nel 2019 – che si era rivolto alla Consulta affrontando il caso di una coppia che aveva deciso di attribuire al figlio il solo cognome materno.

Andando ancora più indietro nel tempo troviamo il caso “Cusan e Fazzo contro Italia”, arrivato fino ai vertici della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo nel 2014 e attraverso il quale si contestava il diritto di una coppia legalmente sposata di non poter attribuire, in virtù di una libera scelta, il solo cognome materno alla figlia. I ricorrenti lamentavano il rifiuto dell’autorità italiana di attribuire il cognome materno alla figlia nonostante nel caso di una coppia legalmente sposata – diversamente dal caso dei figli nati al di fuori del matrimonio – non esista alcuna disposizione del Diritto Italiano a impedirlo palesemente. Fu il Tribunale di Milano a respingere in origine il ricorso motivando la decisione attraverso una definizione decisamente curiosa: secondo il Tribunale la regola di attribuire al figlio il cognome del padre in automatico corrisponde ad un principio ben radicato nella coscienza sociale e nella storia italiana.

L’ordine patriarcale veniva, dunque, fatto prevalere in sede di Tribunale in quanto elemento della storia e della coscienza del nostro paese da tutelare a fronte di rivendicazioni che andrebbero potenzialmente a disossare le radici patriarcali penetrate così a fondo nell’identità femminile. Veniva aggiunta, inoltre, la valutazione su quanto fosse superflua la questione dellesistenza o meno di una disposizione di legge esplicita, osservando che, ai sensi del vecchio articolo 144 del Codice Civile, la donna sposata adottava il cognome del marito e che i figli potevano essere iscritti solo con tale cognome. La Corte d’Appello confermò la sentenza di primo grado aggiungendo che il mancato seguito della consuetudine di privilegiare il cognome maschile avrebbe potuto portare ad individuare i figli come non legittimi: l’ipotesi, quindi, di un ipotetico predominio del cognome materno rispetto a quello paterno non solo non risultava una strada percorribile nell’incontro di due individui paritari e dotati di medesimi diritti ed equivalenti identità, ma un motivo valido per classificare i figli come illegittimi.

Viene però da chiedersi se siano, dunque, illegittimi i figli nati in Danimarca, Norvegia, Svezia, Finlandia e Austria dove il cognome della madre viene attribuito automaticamente dall’anagrafe, a meno di indicazioni differenti. Una osservazione legittima, se si considera poi che l’Italia, calata all’interno di un panorama europeo forse più sensibile alla parità di genere e alle sue diverse forme, rappresenta da lungo tempo un caso isolato di preservazione dell’ordine patriarcale.

In quasi tutti i paesi europei le normative vigenti relative al tema sono state ispirate dal principio per cui si è è liberi di attribuire ai propri figli il cognome paterno, materno o quello di entrambi i genitori: come ha tempestivamente e chiaramente illustrato il giornale online Open in un articolo sul tema,in Francia e in Belgio, in mancanza di un accordo tra i genitori, si assegnano entrambi i cognomi in ordine alfabetico, mentre in Lussemburgo si sceglie con un sorteggio. In Portogallo i genitori sono liberi di scegliere quale e quanti cognomi mettere, fino a un massimo di quattro. Nei Paesi Bassi si attribuisce di comune accordo uno dei due cognomi. In Germania, Svizzera, Grecia, Ungheria, Romania e Croazia viene assegnato ai figli il cognome scelto dai genitori per tutta la famiglia. Tuttavia, nel caso in cui i due coniugi abbiano mantenuto i rispettivi cognomi, si può scegliere liberamente quale dei due attribuire. La Spagna, come la maggior parte dei Paesi dellAmerica latina, rappresenta uneccezione opposta: c’è la regola del «doppio cognome», per cui è obbligatorio che i figli portino i cognomi di entrambi i genitori, che possono solo decidere lordine.

Mettendo, dunque, per un momento da parte le battute di spirito di cui sono stati inondati i social network, ciò che serve ora è una legge che possa regolamentare, in linea con il progressista panorama europeo, le diverse possibilità di scelta di attribuzione del cognome ai figli.

Conseguente ora è una risposta seria e concreta alle molteplici sollecitazioni della Corte Costituzionale che in più occasioni ha valutato positivamente il diritto delle donne di attribuire il proprio cognome ai figli (prima solo in aggiunta del cognome paterno e in ultimo anche come unica opzione) e che dimostri anche ai giudici italiani che si sono schierati nel tempo contro il “disordine nell’identificazione” di un individuo con due cognomi e a favore della primazia del patronimico al fine di tutelare un preteso principio di unità familiare, che queste motivazioni hanno un solo fondamento: e si chiama patriarcato.

LA PAROLA A VOI

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  • Vittoria Loffi

    Vittoria Loffi è studentessa universitaria e attivista femminista. È autrice del podcast “Tette in Su!” prodotto per Eretica Podcast e fra le coordinatrici della campagna nazionale “Libera di Abortire” per un libero accesso all’aborto in Italia. Contributor e presenza attivissima de Le Contemporanee.

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