Una svolta attesa da lungo tempo: ora, la Corte Costituzionale, con la sentenza numero 68, ha dichiarato illegittimo il divieto di riconoscere come figli di due madri i bambini nati all’estero tramite la fecondazione eterologa. L’incubo, per molte famiglie arcobaleno, aveva infatti avuto inizio proprio due anni fa, quando molte procure italiane avevano impugnato gli atti di nascita di diversi nuclei composti da due donne e dai loro figli.
Come spiega in un comunicato la rete di avvocatura LGBTQ+ Lenford, “dal 2018, i sindaci di alcuni comuni italiani avevano cominciato a trascrivere negli atti di nascita di questi bambini sia il nome della madre che li aveva partoriti, sia quello della compagna”. Alcune procure avevano chiesto, tuttavia, di cancellare quest’ultima, reputando che “la madre intenzionale” dovesse invece necessariamente adottare il bambino ricorrendo alla stepchild adoption: un’opzione lunga, complessa e con costi assai onerosi.
Oggi, la Consulta ha stabilito invece che sugli atti di nascita trascritti dovrà esserci in tutti i casi il nome di entrambe le madri: quella biologica e quella intenzionale. La decisione è stata presa sulla base dell’interesse supremo del minore: se infatti venisse considerata “madre” solo colei che ha partorito il bambino, l’altra madre non risulterebbe tenutaria di alcun diritto (o dovere) nei confronti del minore, anche in caso di separazione o decesso della compagna, perdendo quindi la possibilità di mantenere con lui un rapporto affettivo e di cura. L’articolo 8 della legge n.40, del 2004, è stato dunque dichiarato illegittimo.
D’ora in avanti, le trascrizioni degli atti di nascita di figli con due madri non rappresenteranno più un problema, dal punto di vista giuridico. Giorni di festa per le famiglie arcobaleno, che applaudono con entusiasmo la fine di quel limbo giuridico a cui la circolare del Ministro Piantedosi le aveva consegnate, arrivando a richiedere la cancellazione dagli atti di nascita, come nel padovano, di numerose madri.