La legge 40 sulla Procreazione medicalmente assistita (Pma), varata nel febbraio 2004, è di nuovo al centro di una questione di costituzionalità, sollevata davanti alla Consulta.
A dare impulso al caso, Evita, una donna single di Torino, la cui richiesta di accesso alla Pma in un centro di fecondazione assistita della regione Toscana è stata respinta in virtù dell’articolo 5 della legge 40.
La norma, infatti, prevede la possibilità di accesso alla Pma solo per le «coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi».
Evita si è appellata al tribunale di Firenze. A sostenere i diritti della donna nel corso dell’udienza, che si è svolta nella giornata di ieri, il team legale dell’Associazione Luca Coscioni, con nove avvocate coordinate dalla segretaria nazionale Filomena Gallo.
Nell’ordinanza di remissione alla Consulta, il giudice di Firenze ha individuato “un’irragionevole disparità di trattamento” tra cittadini in coppia e single, “sebbene nel nostro ordinamento venga ammessa e tutelata la famiglia monogenitoriale” e vengano riconosciuti i figli di donne single nati dopo essersi sottoposte alla tecnica di fecondazione artificiale in cliniche estere.
La Presidenza del Consiglio, attraverso l’avvocata dello Stato Wally Ferrante, ha evidenziato invece come, in precedenza, l’accesso alla Pma sia stato circoscritto dal legislatore proprio per “garantire la migliore situazione per la crescita e l’identità personale di un bambino”, appellandosi anche ad un’altra disparità di trattamento che correrebbe il rischio di innescarsi: quella tra uomini e donne single, la cui soluzione non potrebbe che divenire il ricorso alla “gestazione per altri”.
L’avvocata Filomena Gallo, ha invece dichiarato:
“La Corte costituzionale, nel corso dei 21 anni di vigenza della legge 40 del 2004, ha avuto un ruolo fondamentale nel ripristinare la legalità costituzionale e nell’affermare i diritti fondamentali. Ci sono state cinque dichiarazioni di incostituzionalità, che hanno avuto effetti concreti e tangibili: famiglie con bambini che crescono e che sono il futuro del nostro Paese. La genitorialità, anche sulla base della giurisprudenza della Consulta, è basata, correttamente, sull’assunzione di responsabilità, che deve esserci a prescindere dal legame biologico e genetico, così come dallo status sociale, economico e quant’altro. Cancellare il divieto di accesso a queste tecniche per le donne singole non determina alcun vuoto normativo.”
Le tecniche eterologhe, del resto, sono legali dal 2014.
Ora, ai giudici costituzionali, verrà demandato il compito di sciogliere un nodo estremamente complesso, ma cruciale per il futuro delle donne del nostro Paese.